Art. 4. 
          Perdita totale o parziale dell'organo superstite 
 
  Dopo il secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' aggiunto il seguente comma: 
  "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti  viene  considerato
alla stregua  di  organo  pari  anche  quell'apparato  che  venga  ad
assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente
di altra funzione organica".