Art. 4. Perdita totale o parziale dell'organo superstite Dopo il secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' aggiunto il seguente comma: "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua di organo pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica".