Art. 5. 
                     Assegno di incollocabilita' 
 
  Al secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della 
  Repubblica 23 dicembre  1978,  n.  915,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: 
"Ove, a seguito della  revisione  per  aggravamento,  l'invalido  sia
ascritto alla prima  categoria  senza  assegni  di  superinvalidita',
viene conservato, se piu'  favorevole,  sempreche'  ne  ricorrano  le
condizioni  e,  in  particolare,  permanga   l'effettivo   stato   di
incollocamento, il trattamento di cui al primo comma".