Art. 5. Assegno di incollocabilita' Al secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' aggiunto il seguente periodo: "Ove, a seguito della revisione per aggravamento, l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidita', viene conservato, se piu' favorevole, sempreche' ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui al primo comma".