Art. 6. 
            Indennita' di assistenza e di accompagnamento 
 
  L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica  23  dicembre
1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: 
  "Ai mutilati ed agli  invalidi  di  guerra  affetti  da  una  delle
mutilazioni o invalidita' contemplate nella  tabella  E,  annessa  al
presente decreto, e' liquidata,  d'ufficio,  una  indennita'  per  la
necessita' di assistenza e per la retribuzione di  un  accompagnatore
anche nel caso che il servizio di  assistenza  e  di  accompagnamento
venga disimpegnato da un familiare del minorato. 
  L'indennita' e' concessa nelle seguenti misure mensili: 
    

lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 384.000
lettera A-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 335.000
lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 296.000
lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 260.000
lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 220.000
lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 182.000
lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 143.000
lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 105.000
lettera H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 69.000

    
  I pensionati affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere  A
numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo; A-bis; B  numero  1);  C;  D;  E
numero 1), della succitata tabella, possono  ottenere,  a  richiesta,
anche nominativa, un accompagnatore scelto fra loro che hanno  optato
per  il  servizio  civile  alternativo  o,  in  via  subordinata,  un
accompagnatore militare. 
  Per la particolare  assistenza  di  cui  necessitano  gli  invalidi
ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4)  comma  secondo  e  gli
invalidi ascritti alla lettera A-bis numero 1), possono  chiedere  la
assegnazione di altri due accompagnatori  militari  e,  in  luogo  di
ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un
assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza  e  di
accompagnamento.  La  competente  autorita'  militare,  in  caso   di
assegnazione  del  secondo  e  del  terzo  accompagnatore,  ne  dara'
immediatamente comunicazione alla direzione  provinciale  del  tesoro
che ha  in  carico  la  partita  dell'invalido  beneficiario,  per  i
provvedimenti di competenza. 
  La  misura  dell'integrazione  di  cui  al  precedente  comma,   da
liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori  militari
previsti dal comma stesso, e' stabilita in L. 900.000 mensili per gli
ascritti alla lettera A numero 1), che abbiano riportato per causa di
guerra anche la mancanza dei due arti  superiori  o  inferiori  o  la
sordita' bilaterale ovvero per tali  menomazioni  abbiano  conseguito
trattamento pensionistico di guerra,  e  numero  2);  in  L.  600.000
mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4) comma secondo
della lettera A; in L. 400.000 mensili per gli ascritti al numero  1)
della lettera A-bis. 
  Un  secondo  accompagnatore  militare  compete,  a  domanda,   agli
invalidi ascritti alla tabella E lettera A-bis numero 2) i quali,  in
luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di
un assegno, a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza  e
di accompagnamento, nella misura di L. 200.000 mensili. 
  L'indennita',  comprese  le  eventuali  integrazioni  di   cui   ai
precedenti commi quinto e sesto,  e'  corrisposta  anche  quando  gli
invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura. 
  Quando gli invalidi di cui al presente articolo  siano  ammessi  in
istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a  titolo
di indennita', comprese le integrazioni  eventualmente  spettanti  in
luogo del secondo e del terzo accompagnatore e' devoluta, per quattro
quinti,  all'istituto  ovvero  agli  enti  pubblici  o  assistenziali
giuridicamente  riconosciuti  a  carico  dei  quali  il  ricovero  e'
avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido. 
  Ai fini dell'applicazione della norma di cui al  precedente  comma,
gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto
ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha  in  carico  la
partita di pensione dell'invalido ricoverato".