Art. 6. Indennita' di assistenza e di accompagnamento L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: "Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E, annessa al presente decreto, e' liquidata, d'ufficio, una indennita' per la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato. L'indennita' e' concessa nelle seguenti misure mensili: lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 384.000 lettera A-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 335.000 lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 296.000 lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 260.000 lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 220.000 lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 182.000 lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 143.000 lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 105.000 lettera H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 69.000 I pensionati affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo; A-bis; B numero 1); C; D; E numero 1), della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore scelto fra loro che hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare. Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis numero 1), possono chiedere la assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento. La competente autorita' militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne dara' immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza. La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita in L. 900.000 mensili per gli ascritti alla lettera A numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); in L. 600.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4) comma secondo della lettera A; in L. 400.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis. Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E lettera A-bis numero 2) i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno, a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 200.000 mensili. L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quinto e sesto, e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennita', comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore e' devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato".