Art. 7. 
   Indennita' speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra 
 
  Il primo comma  dell'art.  25  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: 
  "Agli invalidi di prima categoria  e'  corrisposta  una  indennita'
speciale annua pari ad una mensilita' del  trattamento  pensionistico
complessivo spettante alla data  del  1  dicembre  di  ciascun  anno,
compresi i relativi assegni accessori". 
  Al terzo comma dello stesso art. 25 le parole "Le domande di cui ai
precedenti commi sono utili" sono sostituite dalle parole "La domanda
di cui al precedente comma e' utile".