Art. 7. Indennita' speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra Il primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: "Agli invalidi di prima categoria e' corrisposta una indennita' speciale annua pari ad una mensilita' del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1 dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori". Al terzo comma dello stesso art. 25 le parole "Le domande di cui ai precedenti commi sono utili" sono sostituite dalle parole "La domanda di cui al precedente comma e' utile".