IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' libera dell'Aquila degli Abruzzi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' libera dell'Aquila degli Abruzzi e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Lo statuto dell'Universita' libera dell'Aquila degli Abruzzi, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Dopo l'art. 96 e' inserito il seguente nuovo art. 96-bis, concernente la istituzione dei posti di ricercatore, nonche' norme relative allo stato giuridico ed economico dei medesimi. Art. 96-bis. - I posti di ricercatore universitario sono determinati dalla tabella D annessa al presente statuto. Per quanto riguarda i compiti dei ricercatori universitari ed il loro stato giuridico ed economico si fa riferimento alla normativa in vigore nelle Universita' statali. Nella prima applicazione i posti di ricercatore universitario verranno conferiti previo giudizio di idoneita' secondo le procedure previste dagli articoli 58 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.