Art. 10. Il conduttore di un immobile destinato ad uso di abitazione, nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di entrata in vigore del presente decreto, puo' chiedere, con istanza rivolta al pretore competente, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione, che puo' essere stabilito per una data non anteriore a sessanta giorni ne' posteriore a centottanta giorni da quella di entrata in vigore del presente decreto. Il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per la esecuzione del quale alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia ancora scaduto il termine fissato dal giudice, puo' chiedere con istanza rivolta al pretore competente, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione, che potra' essere stabilito per una data non anteriore a sessanta giorni ne' posteriore a centottanta giorni dalla scadenza di tale termine. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un provvedimento esecutivo di rilascio. Nel caso in cui il provvedimento di rilascio sia stato emesso per morosita' del conduttore, e' condizione di procedibilita' dell'istanza di cui al primo e secondo comma del presente articolo che la mora sia stata sanata entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; l'istanza di cui al precedente comma e' proponibile da parte del conduttore, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio per morosita', solo se questa risulti sanata. L'istanza del conduttore non e' ammessa ove il provvedimento sia stato emesso in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 1), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, nel caso in cui il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare risulti superiore di oltre un quarto a quello complessivo del nucleo familiare del locatore o dell'eventuale beneficiario del provvedimento di rilascio quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, ove presentata, nonche' nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d) del quinto comma del successivo articolo 14. Il conduttore, nella istanza di nuova fissazione della esecuzione, deve attestare sotto la propria responsabilita' l'ammontare complessivo del reddito imponibile dei componenti il nucleo familiare. Qualora i familiari con lui conviventi abbiano presentato distinte dichiarazioni dei redditi, all'istanza di nuova fissazione dell'esecuzione deve essere allegata analoga attestazione sottoscritta da ciascun componente il nucleo familiare. La mancanza delle attestazioni di cui sopra e' causa di inammissibilita' della istanza. Il locatore e l'eventuale beneficiario del provvedimento di rilascio che intendano opporsi alla fissazione della nuova esecuzione devono assolvere con le medesime modalita' all'onere della attestazione dei redditi propri e dei familiari con essi conviventi. In caso di dichiarazione mendace si applica l'articolo 495 del codice penale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai conduttori nei cui confronti sia gia' stato emesso un provvedimento ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663.