Art. 10.

  Il  conduttore  di  un immobile destinato ad uso di abitazione, nei
cui   confronti   sia  stato  emesso  un  provvedimento  di  rilascio
immediatamente eseguibile alla data di entrata in vigore del presente
decreto, puo' chiedere, con istanza rivolta al pretore competente, ai
sensi  dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile,
che  sia  nuovamente  fissato  il  giorno  della esecuzione, che puo'
essere  stabilito  per  una  data non anteriore a sessanta giorni ne'
posteriore  a  centottanta  giorni da quella di entrata in vigore del
presente decreto.
  Il  conduttore  nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento
di  rilascio  per  la  esecuzione  del  quale alla data di entrata in
vigore del presente decreto non sia ancora scaduto il termine fissato
dal giudice, puo' chiedere con istanza rivolta al pretore competente,
ai  sensi  dell'articolo  26,  primo  comma,  del codice di procedura
civile,  che  sia  nuovamente fissato il giorno della esecuzione, che
potra'  essere stabilito per una data non anteriore a sessanta giorni
ne' posteriore a centottanta giorni dalla scadenza di tale termine.
  Le  disposizioni  di  cui al comma precedente si applicano anche ai
conduttori  nei  cui  confronti sia emesso, entro diciotto mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, un provvedimento
esecutivo di rilascio.
  Nel  caso  in cui il provvedimento di rilascio sia stato emesso per
morosita'   del   conduttore,   e'   condizione   di   procedibilita'
dell'istanza  di  cui  al primo e secondo comma del presente articolo
che la mora sia stata sanata entro venti giorni dalla data di entrata
in  vigore del presente decreto; l'istanza di cui al precedente comma
e'  proponibile  da parte del conduttore, nei cui confronti sia stato
emesso  provvedimento  di  rilascio  per  morosita',  solo  se questa
risulti sanata.
  L'istanza  del  conduttore  non e' ammessa ove il provvedimento sia
stato  emesso  in  una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo
comma,  numeri 2), 6), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e
dall'articolo   3,   primo   comma,  numeri  1),  3),  4)  e  5)  del
decreto-legge   15   dicembre   1979,   n.   629,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge 15 febbraio 1980, n. 25, nel caso in cui
il  reddito  complessivo  dei  componenti il nucleo familiare risulti
superiore  di  oltre  un  quarto  a  quello  complessivo  del  nucleo
familiare    del   locatore   o   dell'eventuale   beneficiario   del
provvedimento  di rilascio quali risultanti dall'ultima dichiarazione
dei  redditi,  ove  presentata,  nonche'  nelle  ipotesi  di cui alle
lettere  b)  e  d)  del  quinto  comma del successivo articolo 14. Il
conduttore,  nella istanza di nuova fissazione della esecuzione, deve
attestare  sotto  la  propria responsabilita' l'ammontare complessivo
del reddito imponibile dei componenti il nucleo familiare.
  Qualora  i familiari con lui conviventi abbiano presentato distinte
dichiarazioni   dei   redditi,   all'istanza   di   nuova  fissazione
dell'esecuzione    deve    essere   allegata   analoga   attestazione
sottoscritta da ciascun componente il nucleo familiare.
  La   mancanza   delle   attestazioni  di  cui  sopra  e'  causa  di
inammissibilita' della istanza.
  Il   locatore  e  l'eventuale  beneficiario  del  provvedimento  di
rilascio che intendano opporsi alla fissazione della nuova esecuzione
devono   assolvere   con   le   medesime  modalita'  all'onere  della
attestazione dei redditi propri e dei familiari con essi conviventi.
  In  caso  di  dichiarazione  mendace  si applica l'articolo 495 del
codice penale.
  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo non si applicano ai
conduttori  nei  cui confronti sia gia' stato emesso un provvedimento
ai  sensi  degli articoli 10 e 12 del decreto-legge 20 novembre 1981,
n. 663.