Art. 13.

  Nei  comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i
dati  pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980, e nei comuni confinanti,
nonche'  nei  comuni  compresi  nelle  aree  individuate ai sensi del
presente  articolo,  in luogo delle disposizioni di cui agli articoli
10, 11 e 12 si applicano, per una durata complessiva di diciotto mesi
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  quelle  di  cui al
presente articolo e quelle di cui ai successivi articoli 14 e 15.
  Con   provvedimento   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione   economica,   da  pubblicare  entro  sessanta  giorni
dall'entrata  in  vigore  del presente decreto, vengono individuati i
comuni  compresi  nelle  aree  nelle quali sussiste una situazione di
particolare tensione abitativa, tenendosi conto: della sussistenza di
obiettive e gravi difficolta' di reperimento di alloggi in locazione,
nonche'  dell'indice di accrescimento demografico degli ultimi cinque
anni,  del numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili
adibiti   ad   uso  di  abitazione  emessi  dagli  uffici  giudiziari
competenti,  e del numero dei provvedimenti eseguiti, con riferimento
agli ultimi dodici mesi, del tempo medio necessario per la esecuzione
dei   provvedimenti  di  rilascio  di  immobili  adibiti  ad  uso  di
abitazione riferito agli ultimi tre anni.
  Presso  le prefetture delle province comprendenti uno dei comuni di
cui  ai  commi  precedenti  e' istituita una commissione con funzioni
consultive  sui  problemi  inerenti alla esecuzione in detta area dei
provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione.
  Tale commissione e' presieduta dal prefetto o da un suo delegato ed
e'  composta  dai  sindaci  dei  comuni  interessati e dal presidente
dell'IACP, o da loro degelati.
  Ove  l'area  comprenda  comuni  appartenenti a piu' province, della
commissione  fanno  parte  oltreche'  i  sindaci  di  tutti  i comuni
interessati,  i prefetti e i presidenti degli IACP di dette province.
Essa  e'  presieduta  dal prefetto della provincia in cui si trova il
maggior numero di abitanti dell'area.
  La  commissione  fornisce  al  pretore  tutti  i  dati  utili sulla
situazione  abitativa  dei  comuni  compresi nell'area affinche' egli
abbia  concreti  elementi  di  giudizio  in  ordine alle procedure di
rilascio da lui trattate.
  Le  commissioni  iniziano  a  funzionare nei comuni di cui al primo
comma entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  e  nei  comuni  compresi  nelle aree di cui al secondo comma
entro  venti  giorni  dalla  data  di pubblicazione del provvedimento
adottato dal CIPE.