Art. 8.

  Fino al 31 dicembre 1984 la domanda di concessione ad edificare per
interventi  di  edilizia  residenziale  diretti  alla  costruzione di
abitazioni  od  al  recupero  del  patrimonio  edilizio esistente, si
intende  accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del
progetto  e  della  relativa  domanda  non  sia  stato  comunicato il
provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio.
  In  tal  caso  il  richiedente  puo'  dar  corso  ai  lavori  dando
comunicazione  al  sindaco  del loro inizio, previa corresponsione al
comune  degli  oneri  dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n.
10,  calcolati  in  via  provvisoria dal richiedente medesimo e salvo
conguaglio sulla base delle determinazioni degli organi comunali.
  Le  autorizzazioni,  i  nulla  osta,  i  visti  ed  ogni altro atto
previsto da norme dello Stato, regionali o comunali, nel procedimento
per   il   rilascio  della  concessione  di  edificare,  qualora  non
intervengano  entro  il  termine  di sessanta giorni decorrenti dalla
presentazione della domanda, si intendono assentiti.
  La  domanda  di  concessione  o  quella  di  autorizzazione  di cui
all'articolo  7  del  presente  decreto  deve  essere  corredata  dei
provvedimenti  abilitativi  anche  se i lavori o le opere da eseguire
siano stati assentiti con le modalita' di cui al precedente comma.
  Le  disposizioni  di  cui  ai commi precedenti si applicano per gli
interventi   da   attuare   su  aree  comunque  dotate  di  strumenti
urbanistici   attuativi   vigenti   ed  approvati  non  anteriormente
all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765.
  Fino  al  31 dicembre 1984 le determinazioni del consiglio comunale
sulle    istanze    dirette   ad   ottenere   l'autorizzazione   alla
lottizzazione, proposte ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 agosto
1967,  n.  765,  da  proprietari  che  rappresentino almeno i 3/4 del
valore  dell'imponibile  catastale  delle,  aree  interessate, devono
essere  comunicate  non  oltre  120  giorni dalla data di ricevimento
delle  istanze  stesse  o  da  quella  di  presentazione di documenti
aggiuntivi  richiesti dall'amministrazione comunale, o dalla scadenza
del termine indicato nel nono comma del presente articolo.
  L'istanza  di  lottizzazione  ha  effetti  vincolanti  anche  per i
proprietari  che  non  hanno  aderito  al  piano  di lottizzazione. I
proprietari   dissenzienti  possono  proporre  opposizione  entro  il
termine  di  30  giorni  dalla  comunicazione a cura dei proponenti o
dalla  pubblicazione  nel  foglio annunzi legali. Trascorsi 30 giorni
dalla presentazione delle opposizioni senza che il consiglio comunale
abbia   emesso   alcuna  determinazione,  le  opposizioni  stesse  si
intendono respinte.
  Il  provvedimento  negativo emesso sulle istanze di lottizzazione o
la  richiesta  di nuovi elementi possono essere motivate soltanto col
contrasto  con  le  prescrizioni  urbanistiche generali ovvero con la
necessita'   di   introdurre   specifiche   modifiche   al  piano  di
lottizzazione.
  Il potere di richiedere atti e documenti puo' essere esercitato dal
comune  una  sola  volta ed entro il termine di sessanta giorni dalla
presentazione dell'istanza di lottizzazione.
  La  regione  stabilisce  le  forme  e  le modalita' d'esercizio dei
poteri  sostitutivi  nel  caso  di  inerzia  comunale sui progetti di
lottizzazione.
  Le  norme contenute nel presente articolo non si applicano ai piani
di  lottizzazione  che  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto  risultano approvati dal consiglio comunale e assentiti dalla
regione.  In  tal  caso  trascorsi 120 giorni dall'istanza diretta ad
ottenere  l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  28  della legge 17
agosto 1942, n. 1150, questa si intende assentita.
  Le  sanzioni  contemplate  dagli  articoli  15  e 17 della legge 28
gennaio  1977,  n.  10,  si  applicano  anche ai soggetti che abbiano
presentato  le  istanze di cui al primo comma del presente articolo e
di  cui al precedente articolo 7, qualora le opere assentite ai sensi
delle  disposizioni  richiamate  siano  state eseguite e risultino in
contrasto  con  norme  di legge, di regolamenti edilizi, di strumenti
urbanistici  generali  ovvero  con  i vincoli posti a tutela dei beni
ambientali ed architettonici.
  Restano ferme le disposizioni degli articoli 15 e 17 della legge 28
gennaio 1977, n. 10.
  Ai  fini  degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza
del  titolo  che  abilita  alla  costruzione  di opere previste negli
elaborati   progettuali,   nell'ipotesi   contemplata   dal  presente
articolo,  primo  comma,  tiene  luogo  della  concessione  una copia
dell'istanza  presentata  al  comune per ottenere l'esplicito atto di
assenso  da  cui  risulti  la  data  di  presentazione  della istanza
medesima.
  I  provvedimenti  di  sequestro  previsti  dal  codice di procedura
penale  relativi  ad opere edilizie eseguite in conformita' a formale
provvedimento   esplicito   di   assenso,   qualora   siano  motivati
esclusivamente   con   il   contrasto   del  progetto  relativo  alla
costruzione  delle opere rispetto agli strumenti urbanistici, possono
essere  disposti solo a seguito della sospensione o dell'annullamento
in  sede  amministrativa o giurisdizionale del relativo provvedimento
amministrativo.