La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Si considerano associazioni segrete, come tali vietate
dall'articolo 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di
associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo
segrete congiuntamente finalita' e attivita' sociali ovvero rendendo
sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci,
svolgono attivita' diretta ad interferire sull'esercizio delle
funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche,
anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici,
nonche' di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.