Art. 2.

  Chiunque  promuove  o  dirige  un'associazione  segreta,  ai  sensi
dell'articolo  1,  o  svolge attivita' di proselitismo a favore della
stessa  e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La condanna
importa la interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
  Chiunque  partecipa  ad  un'associazione  segreta  e' punito con la
reclusione fino a due anni. La condanna importa l'interdizione per un
anno dai pubblici uffici. La competenza a giudicare e' del tribunale.