Art. 3.

  Qualora  con sentenza irrevocabile sia accertata la costituzione di
una  associazione  segreta, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa  deliberazione  del Consiglio stesso, ne ordina con decreto lo
scioglimento e dispone la confisca dei beni.
  Il  decreto di cui al comma precedente e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
  In  qualunque  stato  e  grado  del  procedimento,  qualora  vi sia
pericolo  nel  ritardo,  il  procuratore  della  Repubblica presso il
giudice  competente  per  il  giudizio, anche su istanza del Governo,
puo'  richiedere  che sia cautelativamente disposta la sospensione di
ogni attivita' associativa.
  Il   provvedimento  e'  adottato  dal  giudice  competente  per  il
giudizio,  in  camera  di  consiglio, in contraddittorio delle parti,
entro dieci giorni dalla richiesta.
  Avverso  il  provvedimento  di  cui  al comma precedente e' ammesso
ricorso,  anche  per  motivi di merito, alla Corte di cassazione, che
decide,  in  camera  di  consiglio  e in contraddittorio delle parti,
entro dieci giorni dalla presentazione dei motivi del ricorso stesso.
Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
  Il Governo riferisce immediatamente alle Camere sulla presentazione
dell'istanza prevista dal terzo comma.