Art. 4.
I dipendenti pubblici, civili e militari, per i quali risulti,
sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza
ad associazioni segrete ai sensi dello articolo 1, possono essere
sospesi dal servizio, valutati il grado di corresponsabilita'
nell'associazione, la posizione ricoperta dal dipendente nella
propria amministrazione nonche' l'eventualita' che la permanenza in
servizio possa compromettere l'accertamento delle responsabilita' del
dipendente stesso.
Le amministrazioni competenti devono inviare immediatamente gli
atti all'autorita' giudiziaria e promuovere l'azione disciplinare nei
confronti di tutti i soggetti di cui al comma precedente. Gli
accertamenti istruttori sono svolti da chi esercita le funzioni di
capo del personale nell'amministrazione di appartenenza.
Conclusi gli accertamenti, gli atti sono trasmessi ad una
commissione nominata, ogni tre anni, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
composta:
da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la
presiede, designato dal presidente del Consiglio di Stato;
da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di
consigliere di cassazione, designato dal primo presidente della Corte
di cassazione;
da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di
consigliere della Corte dei conti, designato dal presidente della
Corte dei conti;
da un magistrato militare, designato dal Ministro della difesa;
da due dirigenti generali, designati dal Presidente del Consiglio
dei Ministri;
da un professore ordinario di materie giuridiche nelle
universita', designato dal Ministro della pubblica istruzione.
La commissione decide, con provvedimento motivato, il
proscioglimento ovvero la sanzione da irrogare. Essa ha sede presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri e si avvale dei suoi uffici.
Per lo svolgimento del procedimento disciplinare sia nel corso
degli accertamenti istruttori che innanzi alla commissione suddetta,
si osservano, in quanto applicabili, le norme degli ordinamenti di
rispettiva appartenenza degli inquisiti.
Le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma non
si applicano nei confronti dei magistrati ordinari, amministrativi e
militari. Restano ferme, nei confronti degli stessi, le vigenti norme
in materia di competenze e procedure disciplinari.
Ai dipendenti pubblici, civili e militari, riconosciuti
responsabili di appartenere ad associazioni segrete, sono irrogate le
sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di
appartenenza.
Le sanzioni debbono essere commisurate al grado di
corresponsabilita' del dipendente nell'associazione segreta, nonche'
alla posizione dal medesimo ricoperta nello ordinamento di
appartenenza in relazione alle funzioni esercitate.
La sospensione dal servizio, disposta ai sensi del primo comma,
cessa di avere efficacia qualora, entro il termine di centottanta
giorni dal relativo provvedimento, non sia stata esercitata l'azione
penale ovvero non sia concluso il procedimento disciplinare.
Le disposizioni di cui al primo, ottavo e nono comma si applicano,
altresi', ai dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente
o prevalentemente attivita' economica ed ai dipendenti di enti e
societa' concessionari di pubblici servizi, riconosciuti responsabili
di appartenere ad associazioni segrete. Per lo svolgimento del
procedimento disciplinare e per le relative sanzioni si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni dei rispettivi contratti ed
accordi di lavoro.
I componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli
enti pubblici, compresi quelli che svolgono esclusivamente o
prevalentemente attivita' economica, degli enti e delle societa'
concessionari di pubblici servizi, nonche' delle societa' per azioni
di interesse nazionale, dei quali risulti accertata l'appartenenza ad
associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1, possono essere
revocati dagli organi competenti alla nomina. La revoca disposta ai
sensi del presente comma si considera determinata da giusta causa.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli
amministratori ed ai sindaci nominati ai sensi degli articoli 2458 e
2459 del codice civile.
Per i dipendenti delle regioni, per i soggetti indicati nei commi
decimo, undicesimo e dodicesimo, la cui nomina, proposta o
designazione spetti ad organi regionali, nonche' per i componenti
degli organi di controllo o di amministrazione di societa' che, in
forza di provvedimenti regionali, siano concessionari di pubblici
servizi, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei
principi dell'ordinamento espressi nel presente articolo.