Art. 6.
Sono abrogati gli articoli 209 e 212 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, ed ogni altra disposizione In contrasto con la presente legge.
Tuttavia le disposizioni del citato articolo 212 continuano ad
applicarsi nei confronti di coloro che risultino avere aderito
all'associazione di cui all'articolo 5 e comunque ai fatti compiuti
prima dell'entrata in vigore della presente legge. In tal caso, le
sanzioni debbono essere commisurate al grado di corresponsabilita'
del dipendente nella associazione, nonche' alla posizione ricoperta
nell'ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni
esercitate. Restano ferme le norme vigenti per quanto riguarda gli
organi competenti all'accertamento delle responsabilita'
disciplinari.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1982
PERTINI
SPADOLINI - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA