Art. 10. Accelerazione dei programmi Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1971, n. 291, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, nonche' di tutte le altre opere edilizie di interesse del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con esclusione di quelle indicate nel precedente articolo 8. La deliberazione del consiglio comunale, di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1971, n. 291, e' adottata, quando trattasi delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di edilizia del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere di una commissione composta dal direttore compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o dall'ispettore di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici o da funzionari da loro delegati, a seconda che si tratti delle necessita' postali, telegrafiche e radioelettriche o di quelle telefoniche, dal sindaco o da un assessore da lui delegato e da un funzionario dell'assessorato regionale all'urbanistica. Le opere e gli interventi previsti dal primo comma del presente articolo sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti e indifferibili; ad essi possono applicarsi anche le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvedera', con proprio decreto, a nominare una commissione cui sara' demandato il compito di promuovere e coordinare le iniziative necessarie per conseguire la disponibilita' dei suoli edificatori, o di edifici esistenti da ristrutturare, necessari per la realizzazione delle opere edilizie previste dal programma di interventi straordinari con riguardo al settore di cui al punto 6) del precedente articolo 2. La commissione ha, inoltre, il compito di verificare i tempi tecnici di realizzazione dei programmi stessi. La commissione sara' composta da un sottosegretario di Stato alle poste e telecomunicazioni, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, da un sostituto avvocato generale dello Stato, da un dirigente tecnico e da un dirigente amministrativo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, del Ministero degli interni, del Ministero dei lavori pubblici nonche' da un dirigente rappresentante il Ministro per gli affari regionali, da quest'ultimo a cio' delegato. Della commissione sono chiamati a far parte un rappresentante della regione e del comune di volta in volta interessati. Agli oneri relativi alla corresponsione dei gettoni di presenza ai membri della commissione, se dovuti, si fara' fronte con i normali stanziamenti iscritti a tale titolo nel bilancio passivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Agli ispettori generali per i compartimenti, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, e' affidato il coordinamento delle attivita' inerenti la realizzazione dei programmi straordinari di interventi di cui ai punti 7) e 8) del precedente articolo 2, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza.