Art. 10.
                     Accelerazione dei programmi

  Le  disposizioni dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1971, n. 291,
e  successive  modificazioni  ed integrazioni, si applicano anche per
l'esecuzione  delle  opere  previste dalla presente legge, nonche' di
tutte  le altre opere edilizie di interesse del Ministero delle poste
e  delle  telecomunicazioni  con  esclusione  di  quelle indicate nel
precedente articolo 8.
  La  deliberazione  del  consiglio comunale, di cui al secondo comma
dell'articolo  3  della  legge  1  giugno  1971, n. 291, e' adottata,
quando trattasi delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di
edilizia  del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo
parere  di  una  commissione  composta  dal direttore compartimentale
dell'Amministrazione   delle   poste   e  delle  telecomunicazioni  o
dall'ispettore di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
o  da  funzionari  da  loro  delegati,  a seconda che si tratti delle
necessita'  postali,  telegrafiche  e  radioelettriche  o  di  quelle
telefoniche,  dal  sindaco  o da un assessore da lui delegato e da un
funzionario dell'assessorato regionale all'urbanistica.
  Le  opere  e  gli  interventi previsti dal primo comma del presente
articolo   sono   dichiarati   di   pubblica   utilita',   urgenti  e
indifferibili; ad essi possono applicarsi anche le disposizioni della
legge 3 gennaio 1978, n. 1.
  Il  Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvedera', con
proprio  decreto,  a  nominare una commissione cui sara' demandato il
compito  di  promuovere  e  coordinare  le  iniziative necessarie per
conseguire  la  disponibilita'  dei  suoli  edificatori, o di edifici
esistenti  da  ristrutturare,  necessari  per  la realizzazione delle
opere  edilizie previste dal programma di interventi straordinari con
riguardo al settore di cui al punto 6) del precedente articolo 2.
  La  commissione  ha,  inoltre,  il  compito  di  verificare i tempi
tecnici di realizzazione dei programmi stessi.
  La  commissione  sara' composta da un sottosegretario di Stato alle
poste  e  telecomunicazioni, da un magistrato del Consiglio di Stato,
da  un  magistrato  della  Corte  dei conti, da un sostituto avvocato
generale  dello  Stato,  da  un  dirigente  tecnico e da un dirigente
amministrativo  del  Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
del  Ministero  degli  interni,  del  Ministero  dei  lavori pubblici
nonche'  da  un  dirigente  rappresentante il Ministro per gli affari
regionali, da quest'ultimo a cio' delegato.
  Della commissione sono chiamati a far parte un rappresentante della
regione e del comune di volta in volta interessati.
  Agli  oneri relativi alla corresponsione dei gettoni di presenza ai
membri  della  commissione,  se dovuti, si fara' fronte con i normali
stanziamenti   iscritti   a   tale   titolo   nel   bilancio  passivo
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
  Agli  ispettori  generali  per i compartimenti, oltre alle funzioni
previste  dalla normativa vigente, e' affidato il coordinamento delle
attivita'  inerenti  la  realizzazione  dei programmi straordinari di
interventi  di  cui  ai  punti  7)  e  8)  del precedente articolo 2,
nell'ambito territoriale di rispettiva competenza.