Art. 11.
      Programmi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

  L'Azienda  di  Stato  per  i  servizi  telefonici e' autorizzata ad
attuare   un  programma  di  interventi  straordinari  per  l'importo
complessivo  di lire 400 miliardi da eseguirsi negli anni dal 1982 al
1987,  di  cui lire 300 miliardi per il riassetto ed il completamento
delle  strutture  della  rete telefonica nazionale e dei suoi "centri
nodali",  nonche' per lo sviluppo di sistemi avanzati di trasmissione
impieganti  fibre  ottiche  e  lire 100 miliardi per la costruzione e
l'acquisto  di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice
ai propri dipendenti.
  Per  la  realizzazione  del programma di cui al comma precedente si
applicano  tutte  le  disposizioni  dettate  dalla presente legge per
l'analogo  programma  di interventi straordinari dell'Amministrazione
delle  poste e telecomunicazioni di cui al precedente articolo 1, ivi
comprese  quelle relative al finanziamento delle spese ed al rimborso
delle  conseguenti anticipazioni, nonche' quelle di cui al precedente
articolo  9.  Al  relativo  finanziamento  potra'  provvedersi  anche
mediante la stipulazione di mutui con istituti di credito esteri.
  Gli  stanziamenti  saranno iscritti in appositi capitoli del titolo
II  -  spese in conto capitale - del bilancio della stessa Azienda di
Stato  per  i  servizi  telefonici  ed  entro di essi dovranno essere
contenuti i pagamenti annuali.
  Per  il  1982 gli stanziamenti sono fissati in lire 15 miliardi, di
cui  lire  5  miliardi  per la costruzione o l'acquisto di alloggi di
servizio.
  Per  gli esercizi dal 1983 al 1987 gli stanziamenti annuali saranno
determinati  dalla  legge  finanziaria,  di cui all'articolo 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
  La  quota  relativa  alle  operazioni  di indebitamento, effettuate
nell'anno  1982,  valutata  in  lire  950 milioni, sara' iscritta nel
bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1983.