Art. 13. Lavori di lieve entita' All'esecuzione di lavori, che non presentino particolare complessita' tecnica o funzionale, gli organi della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici competenti per la spesa possono provvedere direttamente o a mezzo di impresa, senza che sia richiesta apposita perizia, fino all'importo di L. 1.500.000. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono dettate le occorrenti norme di esecuzione.