Art. 13. 
                       Lavori di lieve entita' 
 
  All'esecuzione  di   lavori,   che   non   presentino   particolare
complessita' tecnica o funzionale, gli organi  della  Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato  per  i
servizi  telefonici  competenti  per  la  spesa  possono   provvedere
direttamente o a mezzo di impresa, senza che sia  richiesta  apposita
perizia, fino all'importo di L. 1.500.000. 
  Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono
dettate le occorrenti norme di esecuzione.