Art. 14.
                      Competenza dei dirigenti

  I  limiti di somma indicati negli articoli 7, 8 e 9 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificati
dalla  legge 25 maggio 1978, n. 233, sono raddoppiati per i dirigenti
dell'Amministrazione  delle  poste  e delle telecomunicazioni e della
Azienda di Stato per i servizi telefonici.