Art. 14. Competenza dei dirigenti I limiti di somma indicati negli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificati dalla legge 25 maggio 1978, n. 233, sono raddoppiati per i dirigenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici.