Art. 15.
                         Dotazioni organiche

  Il  quadro  D  della  tabella  XIII dell'allegato II al decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  giugno 1972, n. 748, relativo alla
disciplina  delle  funzioni  dirigenziali nelle amministrazioni dello
Stato  anche  ad  ordinamento  autonomo,  modificato dall'articolo 14
della  legge  12  agosto  1974,  n.  370, e' sostituito dal quadro D,
allegato alla presente legge.
  L'Amministrazione   delle   poste   e  delle  telecomunicazioni  e'
autorizzata a bandire un concorso interno per titoli, integrato da un
colloquio,  ad  un  numero  di  posti  pari al 50 per cento di quelli
disponibili  alla  data di entrata in vigore della presente legge, di
consigliere  del  ruolo  del  personale  tecnico  delle  costruzioni,
riservato  al  personale assunto ai sensi dell'articolo 9 della legge
23  gennaio  1974, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni,
che  abbia  prestato  lodevole  servizio  per  almeno  due anni ed al
personale   di   ruolo   dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni  che sia munito del diploma di laurea in ingegneria
- sezione edile e meccanica - o in architettura.
  E' abrogato il secondo comma dell'articolo 14 della legge 12 agosto
1974,   n.   370,  limitatamente  al  quadro  C  della  tabella  XIII
dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748.
  La  qualifica  di primo dirigente tecnico delle telecomunicazioni e
delle   costruzioni   dell'Amministrazione   delle   poste   e  delle
telecomunicazioni e' conferita, nel limite dei posti complessivamente
disponibili  sino  al 31 dicembre 1982, mediante scrutinio per merito
comparativo  al quale sono ammessi gli impiegati della corrispondente
carriera  direttiva  con  qualifica  non inferiore a vice dirigente o
equiparata, in possesso dell'anzianita' complessiva di cinque anni di
effettivo  servizio nella qualifica superiore a quella di consigliere
ed equiparata.
  Per  l'attuazione delle disposizioni contenute nel precedente comma
le  promozioni  alla  qualifica  di  primo  dirigente  si  effettuano
prescindendo  dall'osservanza  dei  termini previsti dall'articolo 40
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1970, n.
1077.
  I  promossi  ai  sensi dei precedenti commi alla qualifica di primo
dirigente,  che provengono dalla qualifica ad esaurimento, conservano
l'anzianita' acquisita in detta qualifica.
  Per  l'attuazione  delle disposizioni contenute nel primo comma del
presente articolo le promozioni alla qualifica di dirigente superiore
tecnico  delle costruzioni si effettuano prescindendo dall'osservanza
dei  termini  previsti  dall'articolo  24  del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
  Agli  oneri  finanziari  derivanti  dalle disposizioni del presente
articolo  si provvedera' con gli stanziamenti iscritti negli appositi
capitoli  dello  stato di previsione della spesa dell'Amministrazione
delle  poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1982 e per gli anni
successivi.