Art. 15. Dotazioni organiche Il quadro D della tabella XIII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, modificato dall'articolo 14 della legge 12 agosto 1974, n. 370, e' sostituito dal quadro D, allegato alla presente legge. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a bandire un concorso interno per titoli, integrato da un colloquio, ad un numero di posti pari al 50 per cento di quelli disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, di consigliere del ruolo del personale tecnico delle costruzioni, riservato al personale assunto ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbia prestato lodevole servizio per almeno due anni ed al personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che sia munito del diploma di laurea in ingegneria - sezione edile e meccanica - o in architettura. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 14 della legge 12 agosto 1974, n. 370, limitatamente al quadro C della tabella XIII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. La qualifica di primo dirigente tecnico delle telecomunicazioni e delle costruzioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' conferita, nel limite dei posti complessivamente disponibili sino al 31 dicembre 1982, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati della corrispondente carriera direttiva con qualifica non inferiore a vice dirigente o equiparata, in possesso dell'anzianita' complessiva di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica superiore a quella di consigliere ed equiparata. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel precedente comma le promozioni alla qualifica di primo dirigente si effettuano prescindendo dall'osservanza dei termini previsti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. I promossi ai sensi dei precedenti commi alla qualifica di primo dirigente, che provengono dalla qualifica ad esaurimento, conservano l'anzianita' acquisita in detta qualifica. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo le promozioni alla qualifica di dirigente superiore tecnico delle costruzioni si effettuano prescindendo dall'osservanza dei termini previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvedera' con gli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1982 e per gli anni successivi.