Art. 16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 febbraio 1982 PERTINI SPADOLINI - GASPARI - DI GIESI - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: DARIDA