Art. 16. 
 
  Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri
decreti, alle variazioni  di  bilancio  occorrenti  per  l'attuazione
della presente legge. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 10 febbraio 1982 
 
                               PERTINI 
 
                                  SPADOLINI - GASPARI - 
                                  DI GIESI - ANDREATTA 
                                  - LA MALFA 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA