Art. 3.
                       Impegni e stanziamenti

  Per la realizzazione del programma degli interventi straordinari di
cui  al  precedente articolo 1, l'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni  e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata
ed  indipendentemente dal perfezionamento delle operazioni di credito
di  cui  al  successivo  articolo 5, impegni fino alla concorrenza di
2.750  miliardi  di  lire, fermo restando che i pagamenti non possono
superare i limiti degli stanziamenti annuali che verranno iscritti in
appositi  capitoli  del  titolo  II  -  spese in conto capitale - del
bilancio della stessa Amministrazione.
  Per  il 1982 gli stanziamenti sono fissati in lire 470 miliardi, di
cui   lire  60  miliardi  per  il  completamento  degli  impianti  di
meccanizzazione  della  rete del movimento delle corrispondenze e dei
pacchi,  lire  90 miliardi per il completamento delle relative sedi e
per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento
postale,  lire  10 miliardi per il completamento dell'automazione dei
servizi   amministrativo-contabili,   lire   50   miliardi   per   il
completamento e la integrazione della rete telex e trasmissione dati,
lire  5  miliardi  per  il rinnovamento e il potenziamento dei centri
radio  postelegrafonici,  lire  30  miliardi  per  la  costruzione  e
l'acquisto  di edifici destinati ad uffici di settore e di quartiere,
lire  100  miliardi  per  la  costruzione  e l'acquisto di alloggi di
servizio, lire 100 miliardi per la costruzione e l'acquisto di uffici
locali,  lire  20  miliardi  per  l'acquisto di mezzi operativi per i
trasporti  postali  e  lire  5  miliardi  per  il  potenziamento e lo
sviluppo dell'attivita' scientifica.
  Per  gli esercizi dal 1983 al 1987 gli stanziamenti annuali saranno
determinati  dalla  legge  finanziaria,  di cui all'articolo 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468.