Art. 4.
                   Procedure relative ai programmi

  Il  programma  di  interventi  straordinari  e'  sottoposto, previo
parere   del   consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni,  sentite  le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale, al Comitato interministeriale
per  la  programmazione economica, ed e' quindi approvato con decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il
Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione  economica e con il
Ministro del tesoro.
  Il  Ministro  delle  poste e delle telecomunicazioni, entro novanta
giorni  dall'entrata  in  vigore della presente legge, trasmette alle
Camere il programma di utilizzo delle somme stanziate con la presente
legge per acquisire il parere delle commissioni permanenti competenti
per materia.
  Trascorsi  sessanta  giorni dalla trasmissione di cui al precedente
comma,  il  Ministro  delle  poste e delle telecomunicazioni provvede
all'assunzione dei relativi impegni.
  Le  eventuali  variazioni  ai  programmi  saranno  approvate con le
medesime procedure di cui ai commi precedenti.
  Il   Ministro   delle   poste   e   delle  telecomunicazioni  dara'
comunicazione  al  Parlamento  ogni  anno, in allegato al bilancio di
previsione     dell'Amministrazione     delle     poste    e    delle
telecomunicazioni,  dello  stato  di  attuazione  dei programmi al 31
dicembre  dell'anno  precedente  nonche' della valutazione, ripartita
per  annualita',  delle  maggiori occorrenze eventualmente necessarie
per il completamento delle opere e delle forniture previste.
  Gli  stanziamenti  per  tali  maggiori occorrenze verranno disposti
annualmente  con  la  legge  finanziaria  di cui all'ultimo comma del
precedente articolo 3.