Art. 5. 
                            Finanziamenti 
 
  Ai fini del finanziamento della spesa per le opere e  le  forniture
di cui al precedente articolo  2  si  provvedera'  con  anticipazione
della Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali,
di cui all'articolo 1  del  decreto  legislativo  luogotenenziale  22
novembre 1945, n. 822, fino all'ammontare di lire 2.750  miliardi  da
somministrarsi secondo gli importi stabiliti dal precedente  articolo
3.In  alternativa  anche  parziale  alle  anticipazioni  della  Cassa
depositi  e  prestiti,  l'Amministrazione   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni e' autorizzata a contrarre mutui a  medio  e  lungo
termine, in lire o in valuta, con istituti  di  credito.  I  predetti
mutui potranno essere contratti anche con istituti di credito esteri. 
  I mutui previsti  dal  precedente  comma  saranno  contratti  nelle
forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite  con
apposite convenzioni da stipulare tra l'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni e gli  enti  mutuanti  con  l'intervento  del
Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso. 
  Con lo stesso decreto, nel caso di mutui in valuta, e' concessa  la
garanzia per i rischi di cambio rispetto a quello vigente al  momento
della stipula o della erogazione dei mutui. 
  Qualora alla chiusura dell'esercizio finanziario  non  siano  state
perfezionate le operazioni di credito di  cui  al  precedente  comma,
l'importo corrispondente  alla  parte  rimasta  da  finanziare  viene
iscritto in bilancio fra i residui attivi. La  stessa  facolta'  deve
intendersi  riconosciuta  all'Amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni dalla locuzione "e' autorizzata ad assumere,  anche
in via immediata, impegni" di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno
1975, n. 227. 
  L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa  depositi  e
prestiti e' effettuato in non piu' di 35 anni al tasso del  3,70  per
cento annuo. 
  Le  rate  di  ammortamento,  per  capitale  ed   interessi,   delle
anticipazioni e dei mutui sono iscritte,  con  distinta  imputazione,
nel   bilancio   dell'Amministrazione    delle    poste    e    delle
telecomunicazioni e specificatamente vincolate a favore  della  Cassa
depositi e prestiti e degli enti  mutuanti.  L'Amministrazione  delle
poste e  delle  telecomunicazioni  ha  facolta'  di  avvalersi  delle
disposizioni del presente articolo per la realizzazione dei programmi
previsti dalla legge 7 giugno 1975, n. 227, relativamente alla  parte
dei programmi stessi non ancora finanziata.