Art. 6.
                            Ammortamenti

  Le quote di capitale delle rate di ammortamento delle anticipazioni
e  dei mutui di cui alla presente legge sono rimborsate dal Ministero
del  tesoro all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
e  i  corrispondenti  importi sono iscritti negli stati di previsione
della  spesa  di  detto Ministero e, correlativamente, negli stati di
previsione  dell'entrata  e  della  spesa  dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni.
  La  quota  relativa  alle  operazioni  di  indebitamento effettuate
nell'anno  1982,  valutata in lire 10.500 milioni, sara' iscritta nel
bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1983.