Art. 6. Ammortamenti Le quote di capitale delle rate di ammortamento delle anticipazioni e dei mutui di cui alla presente legge sono rimborsate dal Ministero del tesoro all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e i corrispondenti importi sono iscritti negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. La quota relativa alle operazioni di indebitamento effettuate nell'anno 1982, valutata in lire 10.500 milioni, sara' iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1983.