Art. 8.
                         Alloggi di servizio

  Gli  alloggi  di  servizio  previsti  nel  punto  7) del precedente
articolo  2 sono realizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla
legge   18  aprile  1962,  n.  167,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e devono avere le caratteristiche stabilite dalle norme
vigenti  per  le abitazioni costruite e da costruirsi a totale carico
dello  Stato;  gli  alloggi  possono essere realizzati anche mediante
case albergo.
  L'Amministrazione   delle   poste   e  delle  telecomunicazioni  e'
autorizzata  ad  acquisire in proprieta', anche direttamente, le aree
occorrenti  alla costruzione degli alloggi di cui al precedente comma
ovvero  a  richiedere  la concessione del diritto di superficie su di
esse,  anche  a  tempo  determinato.  Le  dette  aree potranno essere
acquisite  anche  al  di  fuori  dei piani di zona con l'applicazione
delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.
  Gli  oneri  di  urbanizzazione  sono  a carico dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni.
  L'Amministrazione   delle   poste   e  delle  telecomunicazioni  e'
autorizzata  anche  -  entro il limite massimo del quindici per cento
degli  importi  di  cui  al  punto  7)  del precedente articolo 2 - a
provvedere   direttamente  allo  acquisto  di  immobili  residenziali
privati,  gia'  costruiti  o  in  corso  di  costruzione,  aventi  le
caratteristiche   stabilite   dalle   norme  vigenti  per  l'edilizia
residenziale convenzionata, anche se ubicati al di fuori dei piani di
zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.
  L'autorizzazione  di  cui  al precedente comma e' limitata ai primi
due  anni  di  attuazione  del  programma di cui all'articolo 1 della
presente legge.
  La  congruita'  dei  prezzi  di  acquisto e' accertata dagli uffici
tecnici erariali competenti per territorio.