Art. 8. Alloggi di servizio Gli alloggi di servizio previsti nel punto 7) del precedente articolo 2 sono realizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e devono avere le caratteristiche stabilite dalle norme vigenti per le abitazioni costruite e da costruirsi a totale carico dello Stato; gli alloggi possono essere realizzati anche mediante case albergo. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad acquisire in proprieta', anche direttamente, le aree occorrenti alla costruzione degli alloggi di cui al precedente comma ovvero a richiedere la concessione del diritto di superficie su di esse, anche a tempo determinato. Le dette aree potranno essere acquisite anche al di fuori dei piani di zona con l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1. Gli oneri di urbanizzazione sono a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata anche - entro il limite massimo del quindici per cento degli importi di cui al punto 7) del precedente articolo 2 - a provvedere direttamente allo acquisto di immobili residenziali privati, gia' costruiti o in corso di costruzione, aventi le caratteristiche stabilite dalle norme vigenti per l'edilizia residenziale convenzionata, anche se ubicati al di fuori dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167. L'autorizzazione di cui al precedente comma e' limitata ai primi due anni di attuazione del programma di cui all'articolo 1 della presente legge. La congruita' dei prezzi di acquisto e' accertata dagli uffici tecnici erariali competenti per territorio.