Art. 9.
              Concessione degli alloggi. Canoni e spese

  La  determinazione  dei  canoni  di  concessione  degli  alloggi di
servizio  delle  aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni  e  delle  relative  spese accessorie e' effettuata
sulla  base  delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone
sociale.
  Oltre  al  canone  mensile  sono  a  carico dei concessionari degli
alloggi le piccole riparazioni previste dall'articolo 1609 del codice
civile, il consumo di acqua e di luce, il riscaldamento dell'alloggio
ed  eventuali  altri  servizi  necessari.  Il concessionario provvede
direttamente alle piccole riparazioni di cui al presente comma.
  Sono  ripartite  tra  i concessionari, in rapporto alla consistenza
millesimale  dell'alloggio,  le  spese di gestione e di funzionamento
degli  ascensori e dei montacarichi, della pulizia delle parti comuni
e della loro illuminazione e di altri eventuali servizi comuni.
  La  concessione decade dopo un anno dalla cessazione del dipendente
dal servizio.
  Le  disposizioni  che precedono si applicano a tutti gli alloggi di
proprieta' delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni,   concessi   per  motivi  di  servizio,  anche  se
costruiti  o  acquistati anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
  Entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge,  il  Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
sentito il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali
maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale,  emanera',  con
proprio  decreto, un regolamento contenente norme di attuazione delle
disposizioni   contenute   nel  presente  articolo,  con  particolare
riferimento: alla individuazione e alla classificazione degli alloggi
di  servizio;  alle  modalita'  di  concessione  degli  alloggi; alla
determinazione  del  calcolo  del  canone e degli altri oneri e delle
spese  accessorie  a  carico degli assegnatari, alla formazione delle
graduatorie ed in specie al punteggio che e' determinato in base alla
composizione  ed  al reddito del nucleo familiare nonche' ai benefici
gia' goduti e alle condizioni di disagio causato dal trasferimento in
una  nuova  sede;  alle  condizioni  di decadenza dalla concessione a
seguito di trasferimento e di cessazione dal servizio.
  In  caso  di  cessazione dell'incarico dal quale il dipendente trae
titolo  alla  concessione  ovvero  in  caso di trasferimento in altra
sede,  la  concessione  stessa  puo'  essere prorogata, a discrezione
dell'Amministrazione,  per un periodo di tempo la cui durata non puo'
comunque superare i dodici mesi.