Art. 2.

  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al  regolamento  sanitario
internazionale,  adottato  a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal
regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, di cui
all'articolo precedente.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 febbraio 1982

                               PERTINI

                                      SPADOLINI - COLOMBO - BALZAMO -
                                                  MANNINO - ALTISSIMO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA