Art. 2. 
 
  La domanda di  rettificazione  di  attribuzione  di  sesso  di  cui
all'articolo 1 e' proposta con ricorso al tribunale del luogo dove ha
residenza l'attore. 
  Il presidente del tribunale designa il giudice istruttore  e  fissa
con decreto la data per la trattazione del ricorso e il  termine  per
la notificazione al coniuge e ai figli. 
  Al giudizio partecipa il pubblico ministero ai sensi  dell'articolo
70 del codice di procedura civile. 
  Quando e' necessario, il giudice istruttore dispone  con  ordinanza
l'acquisizione  di  consulenza  intesa  ad  accertare  le  condizioni
psico-sessuali dell'interessato. 
  Con la sentenza  che  accoglie  la  domanda  di  rettificazione  di
attribuzione di sesso il  tribunale  ordina  all'ufficiale  di  stato
civile del comune dove fu compilato l'atto di nascita  di  effettuare
la rettificazione nel relativo registro.