Art. 3. 
 
  Il  tribunale,  quando  risulta  necessario  un   adeguamento   dei
caratteri    sessuali    da    realizzare    mediante     trattamento
medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. 
  In  tal  caso  il  tribunale,  accertata   la   effettuazione   del
trattamento autorizzato,  dispone  la  rettificazione  in  camera  di
consiglio.