Art. 4. 
 
  La sentenza di rettificazione  di  attribuzione  di  sesso  non  ha
effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la
cessazione degli effetti civili  conseguenti  alla  trascrizione  del
matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni
del codice civile e della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni.