Art. 10. All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1982 si provvede con parte delle disponibilita' recate dall'articolo 22 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.