Art. 10.

  All'onere  di  lire  50  miliardi derivante dall'applicazione della
presente  legge  per  l'anno  finanziario  1982 si provvede con parte
delle  disponibilita'  recate  dall'articolo  22 del decreto-legge 23
gennaio  1982,  n.  9,  convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.