Art. 11.

  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 aprile 1982

                               PERTINI

                                                SPADOLINI - FORMICA -
                                                 ANDREATTA - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA