Art. 2. Ferma restando la facolta' di cui al quinto e al sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione del reddito ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, le plusvalenze di cui allo stesso articolo 54 realizzate mediante cessione che comporti il trasferimento della proprieta' di fabbricati o porzioni di fabbricato. L'agevolazione e' concessa alle seguenti condizioni: a) la cessione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 1983; b) la cessione deve avere per oggetto immobili posseduti dal cedente al 31 dicembre 1981 che alla stessa data non costituiscano beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; c) la cessione deve essere effettuata nei confronti di persone fisiche o di cooperative aventi i requisiti indicati nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione; d) relativamente al periodo di imposta in cui sono state realizzate le plusvalenze debbono essere accantonate in apposito fondo del passivo o, per le imprese minori, separatamente annotate ai sensi del sesto comma del precitato articolo 54, con riferimento alla presente legge; e) le plusvalenze debbono essere reinvestite, entro il terzo periodo di imposta successivo a quello del realizzo, in immobili di civile abitazione di nuova costruzione non di lusso secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e comunque non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A 1, A 7, A 8, A 9, ubicati nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980 o in quelli confinanti, o distanti non oltre venti chilometri dal confine del comune capoluogo, nonche' nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalita' previste dall'articolo 13, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, destinati alla locazione alle condizioni previste dal titolo I, capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392, con vincolo, anche per gli aventi causa, di tale destinazione per dieci anni a partire da quello in cui il reinvestimento viene effettuato. Il vincolo e' assunto con sottoscrizione di atto unilaterale di obbligo, depositato presso il comune e trascritto nei registri delle conservatorie dei registri immobiliari. Per gli immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati ultimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Il reinvestimento da effettuarsi a norma dei commi precedenti deve avere ad oggetto le plusvalenze realizzate mediante le cessioni indicate nel primo comma. Il reinvestimento non puo' comunque essere inferiore al cinquanta per cento dell'intero corrispettivo delle cessioni. L'ammontare delle plusvalenze realizzate mediante le cessioni e i trasferimenti effettuati alle condizioni e nei termini indicati nell'articolo 1, nonche' quello delle plusvalenze realizzate mediante le cessioni indicate nel presente articolo, e non accantonate o non annotate ovvero accantonate o annotate, che non risultano reinvestite ai sensi della precedente lettera e), concorrono alla formazione del reddito nel periodo di imposta in cui si verifica la inosservanza con applicazione della pena pecuniaria nella misura del 75 per cento della intera somma che avrebbe dovuto essere reinvestita. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle plusvalenze di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, realizzate da enti non commerciali. Per tali plusvalenze le annotazioni di cui alla lettera d) del secondo comma devono essere effettuate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le plusvalenze stesse sono state realizzate, con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.