Art. 2.

  Ferma  restando  la  facolta'  di  cui  al  quinto e al sesto comma
dell'articolo  54  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  597, e successive modificazioni, non concorrono
alla  formazione  del reddito ai fini della imposta sul reddito delle
persone  fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta  locale  sui  redditi, le plusvalenze di cui allo stesso
articolo   54   realizzate   mediante   cessione   che   comporti  il
trasferimento   della   proprieta'   di   fabbricati  o  porzioni  di
fabbricato.
  L'agevolazione e' concessa alle seguenti condizioni:
    a) la cessione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 1983;
    b)  la  cessione  deve  avere  per oggetto immobili posseduti dal
cedente  al  31  dicembre 1981 che alla stessa data non costituiscano
beni  alla  cui  produzione  o  al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa;
    c)  la  cessione  deve essere effettuata nei confronti di persone
fisiche o di cooperative aventi i requisiti indicati nell'articolo 14
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la
costruzione   o  l'acquisto  di  immobili  da  destinare  ad  uso  di
abitazione;
    d)  relativamente  al  periodo  di  imposta  in  cui  sono  state
realizzate  le  plusvalenze  debbono  essere  accantonate in apposito
fondo del passivo o, per le imprese minori, separatamente annotate ai
sensi del sesto comma del precitato articolo 54, con riferimento alla
presente legge;
    e)  le  plusvalenze  debbono  essere  reinvestite, entro il terzo
periodo  di  imposta successivo a quello del realizzo, in immobili di
civile abitazione di nuova costruzione non di lusso secondo i criteri
di  cui  all'articolo  13  della  legge  2  luglio  1949,  n.  408, e
successive  modificazioni  e  comunque  non aventi le caratteristiche
previste  per  le abitazioni classificate nelle categorie catastali A
1,  A  7,  A  8, A 9, ubicati nei comuni con popolazione superiore ai
300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980
o  in  quelli  confinanti,  o distanti non oltre venti chilometri dal
confine  del comune capoluogo, nonche' nei comuni compresi nelle aree
individuate  con  le  modalita'  previste  dall'articolo  13, secondo
comma,  del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge,
con  modificazioni,  dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, destinati alla
locazione  alle condizioni previste dal titolo I, capo I, della legge
27  luglio  1978, n. 392, con vincolo, anche per gli aventi causa, di
tale  destinazione  per  dieci  anni  a  partire  da quello in cui il
reinvestimento   viene   effettuato.   Il   vincolo  e'  assunto  con
sottoscrizione  di  atto unilaterale di obbligo, depositato presso il
comune  e  trascritto  nei  registri delle conservatorie dei registri
immobiliari.
  Per  gli  immobili  di  nuova costruzione si intendono i fabbricati
ultimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
  Il  reinvestimento da effettuarsi a norma dei commi precedenti deve
avere  ad  oggetto  le  plusvalenze  realizzate  mediante le cessioni
indicate nel primo comma.
  Il  reinvestimento  non puo' comunque essere inferiore al cinquanta
per cento dell'intero corrispettivo delle cessioni.
  L'ammontare  delle  plusvalenze realizzate mediante le cessioni e i
trasferimenti  effettuati  alle  condizioni  e  nei  termini indicati
nell'articolo 1, nonche' quello delle plusvalenze realizzate mediante
le  cessioni  indicate nel presente articolo, e non accantonate o non
annotate ovvero accantonate o annotate, che non risultano reinvestite
ai  sensi della precedente lettera e), concorrono alla formazione del
reddito nel periodo di imposta in cui si verifica la inosservanza con
applicazione  della  pena  pecuniaria  nella  misura del 75 per cento
della intera somma che avrebbe dovuto essere reinvestita.
  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  si  applicano  anche alle
plusvalenze  di  cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 597, e successive modificazioni,
realizzate   da   enti  non  commerciali.  Per  tali  plusvalenze  le
annotazioni  di  cui  alla lettera d) del secondo comma devono essere
effettuate  nella  dichiarazione  dei  redditi relativa al periodo di
imposta  in  cui  le plusvalenze stesse sono state realizzate, con le
modalita' che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.