Art. 3.

  Gli  incrementi  di  valore  degli immobili trasferiti ai sensi del
precedente  articolo 1 sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e
successive  modificazioni, qualora il trasferimento avvenga in favore
del  locatario  che  detenga  l'immobile  da  data  antecedente al 31
dicembre  1981 in virtu' di contratto di locazione risultante da atto
di  data  certa  o  da  atto  o  certificato  rilasciato da pubbliche
amministrazioni.  L'imposta  e'  ridotta  del  25  per  cento  se gli
immobili  sono  trasferiti  dagli  enti  e dalle imprese indicati nel
primo  e  nel  secondo  comma  dell'articolo 1 a soggetti diversi dal
locatario.
  Sono  esenti  dall'imposta  di  cui  all'articolo 2 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 643 e successive
modificazioni,  gli incrementi di valore conseguenti alla alienazione
a  titolo  oneroso,  effettuata dalla data di entrata in vigore della
presente  legge fino al 31 dicembre 1983, di fabbricati o porzioni di
fabbricato destinati ad abitazione non di, lusso secondo i criteri di
cui  all'articolo  13  della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive
modificazioni,  e comunque non aventi le caratteristiche previste per
le  abitazioni classificate nelle categorie catastali A 1, A 7, A 8 e
A 9, trasferiti da persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di
impresa,  arte  o  professione, a condizione che l'alienante dichiari
nell'atto che il corrispettivo e' destinato interamente all'acquisto,
da  effettuare  entro un anno dalla data del trasferimento e comunque
entro  il  31  dicembre  1983,  di  altro  fabbricato  o  porzione di
fabbricato da destinare a propria abitazione. Il soggetto interessato
deve  produrre,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  dell'acquisto,
all'ufficio  che ha proceduto alla registrazione dell'atto, copia del
contratto di acquisto.
  L'ufficio  accerta  l'avvenuto  verificarsi  della condizione e, in
difetto,  procede  al  recupero  dell'imposta  dovuta  ed  applica la
sopratassa nella misura del trenta per cento della stessa imposta. Si
applica   la  disposizione  dell'ultimo  periodo  del  secondo  comma
dell'articolo 1.