Art. 4.

  Fino  al 31 dicembre 1983 l'aliquota del due per cento dell'imposta
sul  valore  aggiunto  si  applica  alle  cessioni  che comportano il
trasferimento  della  proprieta'  di  immobili  nei confronti di enti
pubblici  territoriali  e  loro  consorzi,  di  societa' a prevalente
partecipazione  di  tali  enti  che  hanno  per  oggetto  esclusivo o
principale lo sviluppo e la gestione del patrimonio abitativo nonche'
nei  confronti  degli  istituti  autonomi  delle case popolari, delle
opere delle universita' e degli istituti superiori.
  Per  i  trasferimenti  di  cui  al  precedente  comma  non soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, se posti in essere nei termini e nei
confronti   dei  soggetti  ivi  indicati,  le  imposte  di  registro,
ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
  Gli   incrementi   di   valore   derivanti  dalle  cessioni  e  dai
trasferimenti  di  cui  ai  precedenti commi sono esenti dall'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili.
  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  si  applicano  agli  atti
pubblici  formati,  agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle
scritture  autenticate  dopo  la  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge,  nonche'  alle  scritture  private  non  autenticate
presentate per la registrazione dopo tale data.
  Salvo  quanto disposto dall'ultimo comma, le plusvalenze realizzate
dalle  cessioni  degli immobili indicati nel presente articolo devono
essere  reinvestite ai sensi, con le modalita' e nei termini indicati
nel precedente articolo 2. Il reinvestimento non puo' comunque essere
inferiore  al  cinquanta  per  cento  dell'intero corrispettivo delle
cessioni.
  L'inosservanza  delle  disposizioni  recate  dal  comma  precedente
comporta  l'applicazione della sanzione prevista dal quinto comma del
precedente articolo 2.
  In  alternativa  a  quanto  disposto  dai precedenti commi quinto e
sesto,  e'  in  facolta'  dei soggetti, che siano persone fisiche, di
avvalersi  della  disposizione di cui all'articolo 76 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive
modificazioni.