Art. 4. Fino al 31 dicembre 1983 l'aliquota del due per cento dell'imposta sul valore aggiunto si applica alle cessioni che comportano il trasferimento della proprieta' di immobili nei confronti di enti pubblici territoriali e loro consorzi, di societa' a prevalente partecipazione di tali enti che hanno per oggetto esclusivo o principale lo sviluppo e la gestione del patrimonio abitativo nonche' nei confronti degli istituti autonomi delle case popolari, delle opere delle universita' e degli istituti superiori. Per i trasferimenti di cui al precedente comma non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, se posti in essere nei termini e nei confronti dei soggetti ivi indicati, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Gli incrementi di valore derivanti dalle cessioni e dai trasferimenti di cui ai precedenti commi sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture autenticate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data. Salvo quanto disposto dall'ultimo comma, le plusvalenze realizzate dalle cessioni degli immobili indicati nel presente articolo devono essere reinvestite ai sensi, con le modalita' e nei termini indicati nel precedente articolo 2. Il reinvestimento non puo' comunque essere inferiore al cinquanta per cento dell'intero corrispettivo delle cessioni. L'inosservanza delle disposizioni recate dal comma precedente comporta l'applicazione della sanzione prevista dal quinto comma del precedente articolo 2. In alternativa a quanto disposto dai precedenti commi quinto e sesto, e' in facolta' dei soggetti, che siano persone fisiche, di avvalersi della disposizione di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.