Art. 6.

  Ai fini delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione del
reddito imponibile l'ammontare degli interessi percepiti in relazione
alla  dilazione  di pagamento del corrispettivo delle cessioni di cui
al  primo e secondo comma dell'articolo 1 concessa ai locatari di cui
al   primo   comma  dell'articolo  3,  a  condizione  che  il  saggio
d'interesse  pattuito  non  sia  superiore  al settanta per cento del
tasso di riferimento per i mutui fondiari.
  La  stessa  disposizione  si  applica  agli interessi relativi alla
dilazione  di  pagamento  del  corrispettivo  delle  cessioni  e  dei
trasferimenti indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo 4.
Nell'atto   di   cessione   o  di  trasferimento  deve  risultare  la
pattuizione  concernente  i  termini  e le modalita' di pagamento del
corrispettivo nonche' quella concernente gli interessi.