Art. 7. Nei confronti degli acquirenti di immobili adibiti a propria abitazione ovvero di immobili di nuova costruzione ad uso di abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, e comunque non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A 1, A 7, A 8, A 9, ubicati nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980 e nei comuni confinanti, nonche' nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalita' previste dall'articolo 13, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e concessi in locazione alle condizioni di cui al titolo I, capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392, il limite di lire 4 milioni di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e' elevato a lire 7 milioni a condizione che la parte eccedente detto limite sia costituita da interessi passivi e relativi oneri accessori nonche' da quote di rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione per i mutui indicizzati di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457, pagati per l'acquisto degli immobili medesimi. Il reddito relativo ad immobili di nuova costruzione destinati ad abitazione, aventi le caratteristiche ed ubicati nei comuni indicati nel comma precedente, concessi in locazione ai sensi ed alle condizioni previste dal titolo I, capo 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, concorre, nel periodo 1582-1997, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche nella misura del 50 per cento ed e' esente nel periodo stesso dall'imposta locale sui redditi. Per immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati la cui costruzione e' ultimata dopo l'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 1985. Le disposizioni del primo comma si applicano agli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.