Art. 7.

  Nei  confronti  degli  acquirenti  di  immobili  adibiti  a propria
abitazione  ovvero  di  immobili  di  nuova  costruzione  ad  uso  di
abitazione  non  di  lusso,  secondo i criteri di cui all'articolo 13
della  legge  2  luglio  1949,  n.  408 e successive modificazioni, e
comunque  non  aventi  le  caratteristiche previste per le abitazioni
classificate  nelle  categorie  catastali A 1, A 7, A 8, A 9, ubicati
nei  comuni  con  popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i
dati  pubblicati  dall'ISTAT per l'anno 1980 e nei comuni confinanti,
nonche'  nei  comuni compresi nelle aree individuate con le modalita'
previste  dall'articolo  13,  secondo  comma,  del  decreto-legge  23
gennaio  1982,  n.  9,  convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge  25  marzo 1982, n. 94, e concessi in locazione alle condizioni
di  cui  al  titolo I, capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392, il
limite  di  lire  4  milioni  di  cui alla lettera c) del primo comma
dell'articolo  10  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e' elevato a lire
7  milioni  a  condizione  che  la  parte  eccedente detto limite sia
costituita da interessi passivi e relativi oneri accessori nonche' da
quote  di rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione per
i mutui indicizzati di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, pagati per l'acquisto degli immobili medesimi.
  Il  reddito  relativo ad immobili di nuova costruzione destinati ad
abitazione,  aventi le caratteristiche ed ubicati nei comuni indicati
nel  comma  precedente,  concessi  in  locazione  ai  sensi  ed  alle
condizioni previste dal titolo I, capo 1, della legge 27 luglio 1978,
n.  392, concorre, nel periodo 1582-1997, alla formazione del reddito
complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e
delle  persone  giuridiche nella misura del 50 per cento ed e' esente
nel periodo stesso dall'imposta locale sui redditi.
  Per  immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati la cui
costruzione e' ultimata dopo l'entrata in vigore della presente legge
e non oltre il 31 dicembre 1985.
  Le  disposizioni del primo comma si applicano agli interessi, oneri
accessori  e  quote  di  rivalutazione  relativi  a  mutui  contratti
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.