Art. 8.

  In   deroga  all'articolo  38  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, per
le unita' immobiliari destinate ad abitazione, ubicate nei comuni con
popolazione  superiore  ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati
dall'ISTAT per l'anno 1980 e nei comuni confinanti nonche' nei comuni
compresi   nelle   aree   individuate   con   le  modalita'  previste
dall'articolo  13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito
in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  25  marzo 1982, n. 94,
diverse  da  quelle  adibite  ad  abitazione  principale  e da quelle
utilizzate   come   residenze   secondarie  o  comunque  direttamente
utilizzate, possedute e non locate per almeno sei mesi nel periodo di
imposta,   il   reddito,   determinato   ai  sensi  del  primo  comma
dell'articolo  88  dello  stesso  decreto,  e'  aumentato del 200 per
cento.
  Lo   stesso   aumento  si  applica  anche  se  le  suddette  unita'
immobiliari  sono possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche
purche'   non   costituiscano   beni   strumentali   per  l'esercizio
dell'impresa  o  delle  attivita'  istituzionali  da  parte  del loro
possessore.
  Oltre ai casi di esclusione di cui al primo comma, la maggiorazione
non si applica:
    a)  alla prima unita' immobiliare posseduta non locata diversa da
quella adibita ad abitazione principale del contribuente;
    b)  alle  unita'  immobiliari  adibite  ad  uso professionale e a
quelle   per   le  quali  sono  state  rilasciate  licenze  edilizie,
concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o
ristrutturazione  edilizia,  per il periodo di validita' dei suddetti
provvedimenti,  nonche' per le nuove abitazioni, per i primi diciotto
mesi  dalla  data di rilascio del certificato di abitabilita' ovvero,
in mancanza, da quando l'immobile si e' reso abitabile.
  Alle  unita' immobiliari il cui reddito e' determinato ai sensi del
primo  comma  non  si  applicano  le disposizioni del primo e secondo
comma dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146.
  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  hanno effetto dal
periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore della
presente  legge;  le stesse disposizioni hanno effetto dal periodo di
imposta  immediatamente  successivo  per i soggetti il cui periodo di
imposta  non  coincide  con l'anno solare qualora il periodo in corso
alla  data  di entrata in vigore della presente legge si chiuda entro
sei mesi da tale data.
  Con effetto dal 1 gennaio 1982, la misura del 20 per cento prevista
dal  primo  comma  dell'articolo  38 del decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e'
elevata all'80 per cento. Rimane ferma la misura del 20 per cento per
le  unita'  immobiliari  per  le  quali sono state rilasciate licenze
edilizie,  concessioni  o  autorizzazioni  per  restauro, risanamento
conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo di validita'
dei  suddetti  provvedimenti,  nonche' per le nuove abitazioni, per i
primi  diciotto  mesi  dalla  data  di  rilascio  del  certificato di
abitabilita',  ovvero,  in  mancanza, da quando l'immobile si e' reso
abitabile.