Art. 8. In deroga all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, per le unita' immobiliari destinate ad abitazione, ubicate nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980 e nei comuni confinanti nonche' nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalita' previste dall'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, diverse da quelle adibite ad abitazione principale e da quelle utilizzate come residenze secondarie o comunque direttamente utilizzate, possedute e non locate per almeno sei mesi nel periodo di imposta, il reddito, determinato ai sensi del primo comma dell'articolo 88 dello stesso decreto, e' aumentato del 200 per cento. Lo stesso aumento si applica anche se le suddette unita' immobiliari sono possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche purche' non costituiscano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa o delle attivita' istituzionali da parte del loro possessore. Oltre ai casi di esclusione di cui al primo comma, la maggiorazione non si applica: a) alla prima unita' immobiliare posseduta non locata diversa da quella adibita ad abitazione principale del contribuente; b) alle unita' immobiliari adibite ad uso professionale e a quelle per le quali sono state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo di validita' dei suddetti provvedimenti, nonche' per le nuove abitazioni, per i primi diciotto mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilita' ovvero, in mancanza, da quando l'immobile si e' reso abitabile. Alle unita' immobiliari il cui reddito e' determinato ai sensi del primo comma non si applicano le disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le stesse disposizioni hanno effetto dal periodo di imposta immediatamente successivo per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare qualora il periodo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si chiuda entro sei mesi da tale data. Con effetto dal 1 gennaio 1982, la misura del 20 per cento prevista dal primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e' elevata all'80 per cento. Rimane ferma la misura del 20 per cento per le unita' immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo di validita' dei suddetti provvedimenti, nonche' per le nuove abitazioni, per i primi diciotto mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilita', ovvero, in mancanza, da quando l'immobile si e' reso abitabile.