Art. 9.

  Gli   atti   e  i  provvedimenti  adottati  in  applicazione  delle
disposizioni  recate dagli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto-legge
23  gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25
marzo  1982,  n. 94, restano validi e conservano efficacia i rapporti
giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni. Si applicano le
disposizioni previste dai commi terzo, quinto e settimo dell'articolo
1,  dai  commi  quarto,  quinto  e sesto dell'articolo 2, e dai commi
quinto, sesto e settimo dell'articolo 4 della presente legge.