Art. 9. Gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, restano validi e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni. Si applicano le disposizioni previste dai commi terzo, quinto e settimo dell'articolo 1, dai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 2, e dai commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 4 della presente legge.