Art. 10. 

 
                       Decadenza dei benefici 

 
  Quando risulta che le  cause  di  non  punibilita'  previste  dagli
articoli 1 e 5 e le attenuanti previste dagli articoli  2  e  3  sono
state applicate per effetto di false  o  reticenti  dichiarazioni  e'
ammessa  la  revisione  della  sentenza  a  domanda  del  procuratore
generale presso la corte di appello nel  cui  distretto  la  sentenza
stessa e' stata pronunciata, o del  procuratore  generale  presso  la
Corte di cassazione, d'ufficio o su richiesta del Ministro di  grazia
e giustizia. 
  Il giudice puo'  infliggere  una  pena  piu'  grave  per  specie  o
quantita' e revocare i benefici concessi. 
  Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni  previste  dal
capo III del titolo III del libro III del codice di procedura penale. 
  Quando le circostanze di cui al primo comma emergono prima  che  la
sentenza sia divenuta irrevocabile, gli  atti  vengono  trasmessi  al
pubblico  ministero  presso  il  giudice  di  primo  grado,  per   la
rinnovazione del giudizio.