Art. 10. Decadenza dei benefici Quando risulta che le cause di non punibilita' previste dagli articoli 1 e 5 e le attenuanti previste dagli articoli 2 e 3 sono state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni e' ammessa la revisione della sentenza a domanda del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto la sentenza stessa e' stata pronunciata, o del procuratore generale presso la Corte di cassazione, d'ufficio o su richiesta del Ministro di grazia e giustizia. Il giudice puo' infliggere una pena piu' grave per specie o quantita' e revocare i benefici concessi. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal capo III del titolo III del libro III del codice di procedura penale. Quando le circostanze di cui al primo comma emergono prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti vengono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice di primo grado, per la rinnovazione del giudizio.