Art. 12. 

 
                      Limiti di applicabilita' 

 
  Le disposizioni degli articoli 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7  e  10  si
applicano solo ai reati che siano stati commessi o la cui  permanenza
sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i comportamenti cui e'
condizionata la loro applicazione  vengano  tenuti  entro  centoventi
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.