Art. 2. Attenuante per i reati per finalita' di terrorismo e di eversione in caso di dissociazione Salvo quanto disposto dall'articolo 259-bis del codice penale, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da quindici a ventuno anni e le altre pene sono diminuite di un terzo, ma non possono superare, in ogni caso, i quindici anni per gli imputati di uno o piu' reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale i quali, tenendo, prima della sentenza definitiva di condanna, uno dei comportamenti previsti dall'articolo 1, commi primo e secondo, rendano, in qualsiasi fase o grado del processo, piena confessione di tutti i reati commessi e si siano adoperati o si adoperino efficacemente durante il processo per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi a norma del numero 2 dell'articolo 61 del codice penale. Quando ricorrono le circostanze di cui al precedente comma non si applica l'aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.