Art. 2. 

 
Attenuante per i reati per finalita' di terrorismo e di eversione  in
                        caso di dissociazione 
  Salvo quanto disposto dall'articolo 259-bis del codice  penale,  la
pena dell'ergastolo e'  sostituita  da  quella  della  reclusione  da
quindici a ventuno anni e le altre pene sono diminuite di  un  terzo,
ma non possono superare, in  ogni  caso,  i  quindici  anni  per  gli
imputati di uno o piu' reati commessi per finalita' di  terrorismo  o
di eversione dell'ordinamento costituzionale i quali, tenendo,  prima
della sentenza definitiva di condanna, uno dei comportamenti previsti
dall'articolo 1, commi primo e secondo, rendano, in qualsiasi fase  o
grado del processo, piena confessione di tutti i reati commessi e  si
siano adoperati o si adoperino efficacemente durante il processo  per
elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del  reato  o
per impedire la commissione di reati connessi a norma  del  numero  2
dell'articolo 61 del codice penale. 
  Quando ricorrono le circostanze di cui al precedente comma  non  si
applica l'aggravante di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  15
dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni,  dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15.