Art. 3. 

 
Attenuanti per reati  commessi  per  finalita'  di  terrorismo  o  di
                 eversione in caso di collaborazione 

 
  Salvo quanto disposto dall'articolo 289-bis del codice penale,  per
i  reati  commessi  per  finalita'  di  terrorismo  o  di   eversione
dell'ordinamento costituzionale la pena dell'ergastolo e'  sostituita
da quella della reclusione da dieci a dodici anni  e  le  altre  pene
sono diminuite della meta', ma non possono superare, in ogni caso,  i
dieci anni, nei confronti dell'imputato  che,  prima  della  sentenza
definitiva  di  condanna,  tiene  uno  dei   comportamenti   previsti
dall'articolo 1, primo e secondo comma, rende  piena  confessione  di
tutti i reati commessi e aiuta l'autorita' di polizia  o  l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione  o
la cattura di uno o piu' autori di reati  commessi  per  la  medesima
finalita' ovvero fornisce comunque elementi di prova rilevanti per la
esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso. 
  Quando i  comportamenti  previsti  dal  comma  precedente  sono  di
eccezionale rilevanza, le pene sopraindicate sono ridotte fino ad  un
terzo. 
  Quando ricorrono le circostanze di cui ai precedenti commi  non  si
applicano gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 15 dicembre  1979,  n.
625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  6  febbraio
1980, n. 15.