Art. 4. >Concorso di pene Quando contro la stessa persona sono state pronunciate piu' sentenze di condanna per reati diversi, per ciascuno dei quali siano state applicate le disposizioni degli articoli 2 e 3, non si applica l'articolo 80 del codice penale e la pena da irrogare si determina aggiungendo alla pena piu' grave una pena pari alla quinta parte di ciascuna delle pene inflitte per gli altri reati fino ad un massimo complessivo di sedici anni nel caso in cui per tutti i reati e' stata applicata una delle attenuanti previste dall'articolo 3 e di ventidue anni negli altri casi. Per le pene accessorie si applica l'articolo 79 del codice penale. Se le condanne sono state pronunciate da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la condanna piu' grave o, in casi di pari gravita', presso il giudice che ha pronunciato l'ultima condanna. Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 582 del codice di procedura penale.