Art. 4. 

 
                          >Concorso di pene 

 
  Quando  contro  la  stessa  persona  sono  state  pronunciate  piu'
sentenze di condanna per reati diversi, per ciascuno dei quali  siano
state applicate le disposizioni degli articoli 2 e 3, non si  applica
l'articolo 80 del codice penale e la pena da  irrogare  si  determina
aggiungendo alla pena piu' grave una pena pari alla quinta  parte  di
ciascuna delle pene inflitte per gli altri reati fino ad  un  massimo
complessivo di sedici anni nel caso in cui per tutti i reati e' stata
applicata una delle attenuanti previste dall'articolo 3 e di ventidue
anni negli altri casi. 
  Per le pene accessorie si applica l'articolo 79 del codice penale. 
  Se le condanne sono state pronunciate da giudici diversi,  provvede
il pubblico  ministero  presso  il  giudice  che  ha  pronunciato  la
condanna piu' grave o, in casi di pari gravita',  presso  il  giudice
che ha pronunciato l'ultima condanna. 
  Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 582 del
codice di procedura penale.