Art. 5. 

 
                  Tentativo e delitti di attentato 

 
  Per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o  di  eversione
dell'ordinamento costituzionale non e'  punibile  colui  che,  avendo
compiuto atti idonei diretti in modo non  equivoco  a  commettere  il
delitto,  volontariamente  impedisce  l'evento  e  fornisce  comunque
elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione  del  fatto  e
per la individuazione degli eventuali concorrenti. 
  Se il colpevole di uno dei delitti  previsti  dagli  articoli  241,
276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295  del  codice  penale  coopera
efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi  sono
diretti soggiace soltanto alla pena per gli  atti  compiuti,  qualora
questi costituiscano per se' un reato diverso. 
  Quando il giudice fondatamente ritiene che ai sensi dei  precedenti
commi puo' essere dichiarata la  non  punibilita',  non  deve  essere
emesso l'ordine o il mandato di  cattura  nei  confronti  di  chi  si
presenta spontaneamente  all'autorita'  di  polizia  o  all'autorita'
giudiziaria e puo' essere concessa la liberta' provvisoria, anche  in
istruttoria. In entrambi i casi possono essere imposti gli obblighi o
i divieti di cui al penultimo comma dell'articolo 1. 
  Non si applica l'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979,  n.
625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  6  febbraio
1980, n. 15.