Art. 5. Tentativo e delitti di attentato Per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale non e' punibile colui che, avendo compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto, volontariamente impedisce l'evento e fornisce comunque elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti. Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso. Quando il giudice fondatamente ritiene che ai sensi dei precedenti commi puo' essere dichiarata la non punibilita', non deve essere emesso l'ordine o il mandato di cattura nei confronti di chi si presenta spontaneamente all'autorita' di polizia o all'autorita' giudiziaria e puo' essere concessa la liberta' provvisoria, anche in istruttoria. In entrambi i casi possono essere imposti gli obblighi o i divieti di cui al penultimo comma dell'articolo 1. Non si applica l'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.