Art. 6. Liberta' provvisoria Fuori dei casi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, all'imputato di reato commesso per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale al quale e' stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3 puo' essere concessa la liberta' provvisoria con la sentenza di primo grado o anche successivamente quando, tenuto conto della sua personalita', anche desunta dalle modalita' della condotta, nonche' dal comportamento processuale, il giudice possa fondatamente ritenere che si asterra' dal commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettivita'. L'imputato che ha ottenuto la liberta' provvisoria ai sensi del comma precedente puo' ottenere lo stesso beneficio in relazione ad altri reati per i quali sia pendente separato procedimento. Se e' stata gia' emessa sentenza di condanna, la liberta' provvisoria puo' essere concessa solo se l'imputato tiene uno dei comportamenti previsti dall'articolo 3. Sulla concessione della liberta' provvisoria decide il giudice competente per il procedimento. Agli imputati dei reati indicati nell'articolo 1, la liberta' provvisoria puo' essere concessa anche in istruttoria, quando il giudice, tenuto conto del comportamento processuale comprovante l'avvenuta dissociazione, ritenga fondatamente che possa essere dichiarata la non punibilita' alle condizioni stabilite nel detto articolo.