Art. 6. 

 
                        Liberta' provvisoria 

 
  Fuori dei  casi  previsti  dall'articolo  8  del  decreto-legge  15
dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni,  dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15,  all'imputato  di  reato  commesso  per
finalita'   di   terrorismo   o   di    eversione    dell'ordinamento
costituzionale al quale e' stata riconosciuta l'attenuante di cui  al
secondo comma  dell'articolo  3  puo'  essere  concessa  la  liberta'
provvisoria con la sentenza di primo grado  o  anche  successivamente
quando, tenuto conto della  sua  personalita',  anche  desunta  dalle
modalita' della condotta, nonche' dal comportamento  processuale,  il
giudice possa fondatamente ritenere che si  asterra'  dal  commettere
reati  che  pongano  in  pericolo  le  esigenze   di   tutela   della
collettivita'. 
  L'imputato che ha ottenuto la liberta'  provvisoria  ai  sensi  del
comma precedente puo' ottenere lo stesso beneficio  in  relazione  ad
altri reati per i quali sia pendente  separato  procedimento.  Se  e'
stata gia' emessa sentenza di condanna, la liberta' provvisoria  puo'
essere concessa  solo  se  l'imputato  tiene  uno  dei  comportamenti
previsti  dall'articolo   3.   Sulla   concessione   della   liberta'
provvisoria decide il giudice competente per il procedimento. 
  Agli imputati dei  reati  indicati  nell'articolo  1,  la  liberta'
provvisoria puo' essere concessa  anche  in  istruttoria,  quando  il
giudice,  tenuto  conto  del  comportamento  processuale  comprovante
l'avvenuta  dissociazione,  ritenga  fondatamente  che  possa  essere
dichiarata la non punibilita' alle  condizioni  stabilite  nel  detto
articolo.