Art. 7. Sospensione condizionale della pena Nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, fermo restando quanto disposto dagli articoli 164, primo, secondo e terzo comma, 165, 166 e 168 del codice penale, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni e sei mesi, se il reato e' stato commesso dal minore degli anni diciotto, a quattro anni, se il reato e' stato commesso da persona in eta' inferiore ad anni ventuno o superiore ad anni settanta, ed a tre anni e sei mesi in ogni altro caso ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alle dette pene detentive e convertita a norma di legge, priverebbe della liberta' personale per un tempo non superiore a quello sopra rispettivamente indicato, puo' ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di dieci anni se la condanna e' per delitto e di cinque anni se la condanna e' per contravvenzione. La sospensione condizionale puo' essere concessa una seconda volta purche' la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata nella condanna precedente, non superi i limiti indicati nel primo comma.