Art. 7. 

 
                 Sospensione condizionale della pena 

 
  Nei casi previsti dagli articoli  2  e  3,  fermo  restando  quanto
disposto dagli articoli 164, primo, secondo e terzo comma, 165, 166 e
168 del codice  penale,  il  giudice,  nel  pronunciare  sentenza  di
condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni e sei mesi, se
il reato e' stato commesso dal minore degli anni diciotto, a  quattro
anni, se il reato e' stato commesso da persona in eta'  inferiore  ad
anni ventuno o superiore ad anni settanta, ed a tre anni e  sei  mesi
in ogni altro caso ovvero a pena pecuniaria  che,  sola  o  congiunta
alle dette pene detentive e convertita a norma di  legge,  priverebbe
della liberta' personale per un tempo non superiore  a  quello  sopra
rispettivamente indicato, puo' ordinare che l'esecuzione  della  pena
rimanga sospesa per il termine di dieci anni se la  condanna  e'  per
delitto e di cinque anni se la condanna e' per contravvenzione. 
  La sospensione condizionale puo' essere concessa una seconda  volta
purche' la pena da infliggere, cumulata  con  quella  irrogata  nella
condanna precedente, non superi i limiti indicati nel primo comma.