Art. 8. 

 
                      Liberazione condizionale 

 
  In deroga alle disposizioni dell'articolo 176 del codice penale, il
condannato a pena detentiva per uno o piu' reati per i quali gli  sia
stata riconosciuta una delle circostanze  attenuanti  previste  dagli
articoli 2 e 3, che durante l'esecuzione della pena abbia  tenuto  un
comportamento tale da far ritenere sicuro il suo  ravvedimento,  puo'
essere ammesso alla liberazione condizionale  se  ha  scontato  meta'
della pena inflittagli. 
  La disposizione di cui al comma precedente si applica anche  se  la
condanna e' intervenuta prima dell'entrata in vigore  della  presente
legge e il  condannato  ha  tenuto  uno  dei  comportamenti  previsti
dall'articolo 3. 
  Per  la  concessione  della  liberazione  condizionale  di  cui  ai
precedenti commi e' competente la corte d'appello nel  cui  distretto
e' compreso il  giudice  che  ha  pronunciato  l'ultima  sentenza  di
condanna.