Art. 9. 

 
                Revoca della liberazione condizionale 

 
  La liberazione condizionale prevista  dall'articolo  precedente  e'
revocata  in   ogni   tempo   se   la   persona   liberata   commette
successivamente un delitto non colposo per il quale la legge  prevede
la pena della reclusione superiore nel massimo ai quattro anni ovvero
se risulti che la liberazione condizionale e' stata ottenuta a  mezzo
di  dichiarazioni  di  cui  sia  stata  giudizialmente  accertata  la
falsita'.