Art. 11. E' consentito per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto preparare i prodotti ivi previsti in conformita' alle norme precedentemente vigenti e confezionarli in conformita' alla legge 30 aprile 1962, n. 283, o al relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 26 marzo 1980, n. 327. I prodotti di cui al comma precedente possono essere posti in vendita fino al 31 dicembre 1984.