Art. 11.

  E'  consentito  per  un  anno  dalla  data di entrata in vigore del
presente  decreto  preparare  i  prodotti ivi previsti in conformita'
alle  norme  precedentemente  vigenti  e confezionarli in conformita'
alla  legge  30  aprile  1962,  n.  283,  o  al  relativo regolamento
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica il 26 marzo
1980, n. 327.
  I  prodotti  di  cui  al  comma  precedente possono essere posti in
vendita fino al 31 dicembre 1984.