Art. 4.

  Per  frutto  si intende il frutto fresco, sano, esente da qualsiasi
alterazione,  non  privato  di alcuno dei suoi componenti essenziali,
giunto  al  grado  di  maturazione  adeguato per la fabbricazione dei
prodotti di cui all'art. 2, dopo pulitura, mondatura e spuntatura.
  I  pomodori  e  le  parti commestibili dei fusti del rabarbaro sono
assimilati  alla  frutta.  Nel  caso  dello  zenzero sono considerate
frutta le radici commestibili sbucciate e conservate in sciroppo.
  Il termine "marrone" designa il frutto del castagno.
  Possono  essere  utilizzati, nella preparazione dei prodotti di cui
all'art.  2, solo succhi di frutta che siano conformi alle specifiche
norme dettate in materia.
  Per  polpa  di  frutta  si intende la parte commestibile del frutto
intero,  eventualmente  sbucciato  o  privato  dei  semi;  tale parte
commestibile   puo'   essere  tagliata  a  pezzi  o  schiacciata,  ed
eventualmente setacciata per i soli frutti di sottobosco.
  Per  purea  di  frutta si intende la parte commestibile del frutto,
eventualmente sbucciato o privato dei semi, ridotta in purea mediante
setacciatura o altro procedimento simile.
  Per estratti acquosi si intendono gli estratti acquosi della frutta
che,  fatte  salve  le perdite inevitabili dovute alle buone norme di
fabbricazione, contengono tutti i costituenti solubili in acqua della
frutta utilizzata.