Art. 4. Per frutto si intende il frutto fresco, sano, esente da qualsiasi alterazione, non privato di alcuno dei suoi componenti essenziali, giunto al grado di maturazione adeguato per la fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 2, dopo pulitura, mondatura e spuntatura. I pomodori e le parti commestibili dei fusti del rabarbaro sono assimilati alla frutta. Nel caso dello zenzero sono considerate frutta le radici commestibili sbucciate e conservate in sciroppo. Il termine "marrone" designa il frutto del castagno. Possono essere utilizzati, nella preparazione dei prodotti di cui all'art. 2, solo succhi di frutta che siano conformi alle specifiche norme dettate in materia. Per polpa di frutta si intende la parte commestibile del frutto intero, eventualmente sbucciato o privato dei semi; tale parte commestibile puo' essere tagliata a pezzi o schiacciata, ed eventualmente setacciata per i soli frutti di sottobosco. Per purea di frutta si intende la parte commestibile del frutto, eventualmente sbucciato o privato dei semi, ridotta in purea mediante setacciatura o altro procedimento simile. Per estratti acquosi si intendono gli estratti acquosi della frutta che, fatte salve le perdite inevitabili dovute alle buone norme di fabbricazione, contengono tutti i costituenti solubili in acqua della frutta utilizzata.